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Fuel mix

Secondo quanto previsto dall’art 3.2 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali: Gli esercenti la vendita riportano nel materiale promozionale le informazioni sul mix energetico di fonti secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione” o secondo quanto previsto dalla successiva normativa in materia.